La CNAP è Ente senza scopo di lucro, avente il fine istituzionale di mutualità dei componenti le dette categorie di professionisti; in particolare, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, la Cassa ha lo scopo di provvedere all’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali a favore delle categorie ippiche professionali (allenatori, guidatori, fantini) del trotto e del galoppo. Per Statuto (art. 6), la Cassasi giova, per la successiva destinazione assistenziale e previdenziale –con prevalenza dell’erogazione dei sussidi fino all’82% delle entrate-, di entrate derivanti da quote delle Associazioni di categoria e da contributi dell’UNIRE (Unione Nazionale Incremento Razze Equine, Ente soppresso, cui è subentrata l’ASSI, cui è subentrato il Ministero delle Politiche Agricole).

L’UNIRE, Ente Pubblico, (appunto sostituito poi ex L. 111/11 dall’ASSI – Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico, soppressa ex art. 23 quater DL 95/12 conv. in Legge 135/12 a decorrere dal 15/08/2012, cui è subentrato ora il Ministero delle Politiche Agricole) ha, fra i suoi fini istituzionali espressamente individuati dal D.L.vo 449/99 e dallo Statuto dell’Ente, la promozione di iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dell’ippica, dei fantini, guidatori, allenatori ed artieri (art. 2 lettera m).

Il sussidio erogato agli assistiti/soci non è dunque costante, ma soggetto alle variazioni annuali collegate alle variazioni delle entrate: è evidente che la puntualità delle entrate costituisce risorsa ineludibile ed indifferibile per l’erogazione dei sussidi agli iscritti alla Cassa, fonte unica di sostentamento per loro e per le loro famiglie.

Ciò non ha impedito all’Ente ritardi di versamenti (od omissioni di versamenti) dovuti, in maniera sistematica, tanto da avere costretto la CNAP ad azioni giudiziarie, con costi aggiuntivi e ulteriori ontologici differenti, azioni sacrosante e fondate tuttora in corso.

La CNAP continuerà a perseguire in ogni sede i contenziosi nell’interesse solidaristico degli iscritti premettendo che, nella specie quanto corrisposto agli assistiti, non si tratti di un trattamento pensionistico.

Ciò posto, quanto ai sussidi arretrati, in difetto di corrispondenti entrate, la Cassa non è tenuta né al sussidio né ad interessi per ritardati versamenti.

Quanto alle spese funerarie, ex art. 23 dello Statuto, si tratta di una facoltà discrezionale del C.d.A. della Cassa, collegato evidentemente in primis alle disponibilità esistenti.